- Dettagli
-
Scritto da Dott. Gianluca Stocco (Osservatore UEAPME alle Riunioni Aut. Comp.)
GLI INTERMEDI DI REAZIONE: COME GESTIRLI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO REACH
L’intermedio di reazione, cioè “una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza” come viene definita dal Regolamento, viene trattata in modo particolare e diverso dalla procedura seguita invece per le altre sostanze. In effetti un intermedio, per definizione stessa, ha una vita breve (appunto perché viene di seguito trasformato in qualcos’altro) e quindi si considera basso il rischio nei confronti dell’uomo e dell’ambiente.
Si possono distinguere TRE diverse tipologie di intermedi
(art. 3).
a) sostanza intermedia non isolata, una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo.
b) sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche;
c) sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti.
La tipologia a) è completamente ESENTATA dal regolamento (art. 2 comma 1, lettera c) in quanto NON c’è alcuna possibilità che la sostanza possa venire a contatto con l’uomo o l’ambiente.
Le tipologie b) e c) invece richiedono una registrazione “semplificata”, in particolare si richiedono le informazioni di seguito riportate.
Per poter però sfruttare le semplificazioni sopra riportate bisogna fare molta attenzione alle condizioni d’uso ed alle procedure di sicurezza adottate dall’azienda. Queste sostanze devono infatti essere fabbricate e usate in condizioni rigidamente controllate e rigorosamente confinate mediante dispositivi tecnici durante tutto il proprio ciclo di vita.
A questo punto diventa fondamentale il modo in cui l’azienda opera e lavora nel proprio sito produttivo. Utile a questo fine per garantire quanto scritto sopra e richiesto dagli articoli 17 e 18 del REACH, saranno le procedure e la documentazione che l’azienda ha già sviluppato per TUTTE quelle che sono le norme relative alla sicurezza (Testo unico sicurezza, ex DLgs 626/94, Seveso-bis, ecc.).
Quindi, una sostanza può essere considerata INTERMEDIA sulla base di due principali fattori:
Un esempio… Se la mia azienda acquista Alcool Metilico per impiegarlo in un proprio formulato (es. venice per legno) questa è una sostanza vera e propria e quindi dovrà essere registrata dal fabbricante e/o importatore secondo quanto disposto dall’articolo 6 del REACH. Se invece l’azienda utilizza l’Alcool Metilico per la sintesi e produzione di formaldeide, allora l’alcool è a tutti gli effetti (SOLO PER LA MIA AZIENDA) un intermedio. Questo però NON è sufficiente. Per essere tale deve valere quanto richiesto dagli articoli 17 e 18 del REACH e cioè la gestione della sostanza deve avvenire in condizioni RIGIDAMENTE controllate.
Dott. Gianluca Stocco