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 Approfondimenti sul mondo dei rifiuti


Consulenze AmbientaliToner, semplificazioni per raccolta e trasporto

E’ stato emanato il D.M. 22 ottobre 2008 che reca semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose).
La raccolta ed il trasporto dei tali rifiuti possono essere effettuati con modalita' amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9.
Le semplificazioni riguardano:
a) il formulario di identificazione che può essere validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al DPR 472/1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
b) l’utilizzo di imballi tipo eco box non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
c) l'iscrizione in via semplificata per i soggetti che effettuano il trasporto dei rifiuti per conto terzi in via non principale ed in misura non superiore ai 30 kg giornalieri (semplificazione, quest'ultima allargata anche ai trasportatori di toner pericolosi).


Approvata dall’UE la Direttiva rifiuti

Informiamo che il 20 ottobre 2008 è stata definitivamente approvata dal Consiglio UE la direttiva quadro sui rifiuti che era già stata licenziata lo scorso 17 giugno dal Parlamento europeo. Il legislatore europeo è intervenuto procedendo ad una revisione e sostituzione delle direttive 2006/12/CE, 91/689/CEE, 75/439/CEE.
Il legislatore dichiara che tali revisioni erano necessarie “per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi”.
Gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
 

Compete alla Provincia il controllo sugli impianti di trattamento rifiuti

Compete alla Provincia, e non al sindaco, l’accertamento della regolarità dell'impianto di trattamento rifiuti e la sua corretta gestione, mediante appositi sopralluoghi e verifiche, nonché il sanzionamento di eventuali comportamenti non conformi alla legge e alle autorizzazioni concesse, a norma dell’ art. 197, Dlgs 152/2006.  E’ quanto ribadisce il Tar Lombardia con la sentenza 2 aprile 2008, n. 792, affermando che se l’ordinanza contingibile e urgente, emanata dal Sindaco, che impone al gestore dell'impianto interventi di revisione e miglioria degli stessi, non ha carattere permanente, è in contrasto con la "contingibilità" propria dell'ordinanza, oltre a configurare un improprio utilizzo di tale strumento per ottenere il rispetto di prescrizioni già imposte in via ordinaria.
Nel caso di specie, inoltre, era del tutto inesistente un pericolo concreto ed attuale alla salute dei cittadini che erano solo infastiditi dai miasmi provenienti dall'impianto in questione.
Ne deriva che, mentre alla Provincia è demandata la competenza ad accertare la regolarità dell'impianto e la sua corretta gestione, mediante appositi sopralluoghi e verifiche, nonché a sanzionare eventuali comportamenti non conformi alla legge e alle autorizzazioni concesse, al Sindaco è attribuito il potere di intervenire in via urgente ed eccezionale adottando tutte le misure necessarie ad impedire che il permanere di una determinata situazione di fatto (come potrebbe essere quella di inquinamento), contingibile ed urgente, possa generare pericolo per la salute. In altre parole, e con riferimento al caso concreto, compete alla Provincia tutta l'attività di controllo sulla trasformazione dei rifiuti e la prescrizione di interventi atti a migliorare – e prima ancora a garantire la conformità alla normativa e ai provvedimenti autorizzatori rilasciati – l'impianto e il procedimento di trasformazione nel suo complesso, mentre l'intervento del Sindaco non può che essere limitato ai casi in cui eventuali anomalie nell'impianto e nella sua gestione determinino immissioni tali da poter generare un concreto pericolo per la salute pubblica che lo legittima ad imporre l'immediata cessazione dell'attività inquinante ovvero l'immediata adozione di tutte le misure idonee ad escludere ulteriori fenomeni di inquinamento.


dott.ssa Laura Saviano
dott. Antonello Dimiccoli

Studio Kemis
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