Il D.Lgs. 205/2010 ha portato modifiche "significative" alla disciplina dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii). Per adeguarsi il Comitato Nazionale dell'Albo ha adottato alcune circolari:
Il nuovo articolo 212 non prevede più l'iscrizione di chi raccoglie e trasporta rifiuti non pericolosi e pericolosi da avviare a recupero agevolato (categorie 2 e 3). Quindi, le relative domande di iscrizione non possono più essere presentate (restano salve le iscrizioni in essere e le variazioni).
Le imprese già iscritte in categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e lo svincolo della fidejussione prestata nonché il passaggio in cat. 5 delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi inseriti nella cat. 4 i e dei relativi veicoli. Ciò nonostante, se il totale della quantità trasportate annualmente supera quella prevista per l'iscrizione nella relativa classe della categoria 5, si dovrà chiedere il passaggio alla classe superiore. Invece, le imprese già iscritte in categoria 4 (speciali non pericolosi) possono scegliere se rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione chiedendo lo svincolo della fideiussione, pur rimanendo iscritte in categoria 4. Le imprese iscritte in categoria 1 (urbani) hanno diverse possibilità: rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione; chiedere la revoca dell'accettazione delle fideiussioni (se non iscritte per i rifiuti urbani pericolosi); chiedere la revoca della fidejussione prestata e, contestualmente, prestare una nuova garanzia.
Dott. Giacomo Fossati
ASSET Srl