Il 26 settembre è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 116/2020 in materia di rifiuti (pag. 16 del D.Lgs).
Tale decreto, che ha recepito le direttive europee sull’economia circolare, modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA).
A questo nuovo testo dovranno adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita più lungo e sostenibile.
Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare quella di rifiuti urbani.
L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter.
Tale modifica è rilevante solo ai fini del computo degli obiettivi di riciclo nazionale ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
In sostanza, l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani comporta che nella percentuale di rifiuti che, da direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potranno essere considerati sia i rifiuti urbani che quelli industriali, mentre non va ad impattare sul soggetto che può gestire il rifiuto.
In materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:
Si evidenzia, infine, che l’attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dovrà essere effettuata in base alle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema Nazionale per la protezione e la ricerca ambientale che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente.
Inoltre, l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 istituisce l’uso del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Decreti successivi definiranno gli strumenti integrati nel RENTRI, tra cui il registro di carico e scarico e il formulario identificativo di trasporto, in formato digitale.
In attesa che il nuovo registro elettronico sia operativo, si conferma la validità del registro di carico e scarico e del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) in uso.
Un’importante novità prevede che i registri, integrati con i FIR, siano conservati per tre anni, anziché cinque, dalla data dell’ultima registrazione.
Studio Legale Mordiglia
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