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Il Decreto Legislativo n. 286/2005 prevede a carico di tutti i soggetti della filiera del trasporto specifiche responsabilità in caso di violazione di determinate norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e di alcune infrazioni al Codice della Strada.
Con la circolare del 13-12-2011 n. 300/A/9707/108/13/8 (Analisi del rischio nei controlli sulla filiera del trasporto merci e attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza - Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale), "al fine di realizzare condizioni eque di concorrenza sul mercato dell'autotrasporto di cose e migliorare i livelli di sicurezza stradale, d'intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato stabilito di affinare l'attività di controllo verso tali soggetti affinché al ricorrere di determinate violazioni, oltre alle specifiche sanzioni per esse previste, possa conseguire una ulteriore attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza".

In pratica nell'ipotesi di accertamento di violazioni fra quelle elencate nella sottonotata tabella, si legge nella circolare menzionata che "...(omissis)... nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di controllo si dovesse accertare una qualsiasi violazione, a carico di soggetti della filiera del trasporto, riconducibile ad uno dei tre gruppi sopra elencati, gli operatori, o l'ufficio, dovranno compilare l'allegata scheda integrativa alla lista di controllo in materia di autotrasporto. ...(omissis)... La raccolta e la trasmissione delle schede verrà effettuata per un periodo sufficientemente lungo a far verificare l'efficacia della rilevazione del dato contravvenzionale ai fini dell'evidenza dei soggetti a rischio. Pertanto, la stessa dovrà essere realizzata dal 1° gennaio 2012 fino al prossimo 31 marzo 2012, con particolare cura e attenzione da parte di tutti gli operatori coinvolti nella fase di registrazione dei dati sullo stampato (in modo leggibile e nel rispetto dei campi da compilare), nonché di quelli incaricati della acquisizione ottica della lista e del relativo allegato, in modo da assicurare una ordinata ed efficace trasmissione al citato Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza...(omissis)..."

Art. 26 legge 298/74 esercizio abusivo della professione di autotrasportatore e commissione del trasporto ad autotrasportatore abusivo
Art. 46 298/74 trasporto internazionale abusivo di cose in conto terzi e/o violazioni delle prescrizioni
Art. 46-bis 298/74 attività di cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria
Artt. 7 e 7 bis D.Lgs. n. 286/2005 mancanza della scheda di trasporto (o di copia del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta) o di un documento equipollente
alterazione e/o erronea compilazione della scheda di trasporto
mancanza delle istruzioni scritte a bordo del veicolo nel caso di superamento dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 e della mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del C.d.S.
Artt. 61 e 62 C.d.S superamento della sagoma limite e della massa limite
Art. 164 C.d.S inidonea sistemazione del carico sui veicoli
Art. 167 C.d.S sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi

 

A cura di Maurizio Marchi Comandante Polizia Municipale
www.polizialocale.net

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