La conseguenza è che, a decorrere dal 9 marzo 2012 potranno essere avviati i primi corsi di formazione periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone.
Tra queste le prime in scadenza sono quelle rilasciate:
Continua poi la circolare precisando che "Nel rinviare con riferimento al programma dei corsi di formazione periodica all'articolo 20 del D.Lgs. n. 286/2005 e s.m.i. ed all'articolo 13 del D.M. 16 ottobre 2009, si intende qui definire i criteri in base ai quali il responsabile del corso, qualora una o più lezioni del docente siano sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, può attestarne la conformità ai programmi medesimi, così come previsto dal comma 4 del citato articolo 13. A tal fine, si deve considerare che la formazione periodica in parola - che l'allegato I della Direttiva 2003/59/CE prescrive atta a conferire ai conducenti "livelli di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti", nonché conforme a non meno del livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione tra gli Stati membri delle Comunità europee - assume particolare rilevanza proprio in considerazione della circostanza che, in tale fase, essa è rivolta a conducenti che, avendo in massima parte acquisito la CQC per mera esibizione documentale di un idoneo titolo posseduto, non aggiornano la propria formazione da molto tempo. Pertanto, si ritiene opportuno sottolineare che il supporto multimediale, per la sua natura peculiare di "supporto" non può essere autoconsistente, risolvendosi altrimenti nell'autoapprendimento che è espressamente vietato dal citato articolo 13, comma 4. Inoltre deve considerarsi che il responsabile del corso attesta la conformità del supporto multimediale ai "programmi" e non alle singole lezioni: per le ragioni suesposte è evidente che il programma di formazione periodica non può risolversi nella mera somma di cinque moduli di lezioni di sette ore ciascuno, ma deve assicurare un quid pluris rappresentato dal perseguimento delle finalità che la direttiva prima, e il decreto legislativo poi, ritengono essenziali al concetto stesso di formazione, ovvero il possesso di conoscenze ed attitudini necessarie per guidare in sicurezza. Tanto esposto, ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni in materia di corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della CQC, già poste con Circ. 22 ottobre 2010, n. 85349 si dispone che nell'ambito di ciascun modulo del corso di formazione periodica, ancorché una o più lezioni del docente possano essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale è indispensabile assicurare che almeno due ore di lezione siano svolte con "sistema frontale", ossia alla presenza di un docente in grado di interagire con i partecipanti al corso al fine di verificarne il livello di comprensione ed assimilazione dei contenuti propri di ciascun modulo, offrire chiarimenti e possibilità di approfondimento. Conseguentemente, mentre per la parte di corso svolto con sistema multimediale è necessaria e sufficiente la presenza in aula del responsabile del corso (giusta il disposto del più volte citato articolo 13, comma 4), per l'espletamento delle predette due ore di lezione, svolte con sistema frontale, sarà necessaria la presenza di un docente con la qualifica di insegnante in possesso di abilitazione ovvero di esperto in materia di organizzazione aziendale o figure equiparate, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente nei corsi di qualificazione iniziale."
Ne consegue che, con riferimento ai corsi:
- se svolti interamente con lezioni di tipo "frontale", ovvero rese da un docente, il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, purché in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale (e non dell'istruttore in quanto figura non prevista nel corpo docenti dei corsi in parola), prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola;
- se invece svolti avvalendosi di sistema multimediale, il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso solo se in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola. In caso contrario, il legale rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei predetti requisiti professionali.
A cura di Maurizio Marchi Comandante Polizia Municipale
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