Il diffondersi dell’epidemia di Covid-19 ed i conseguenti provvedimenti restrittivi sulle attività produttive, influenzano i trasporti internazionali, sia su strada (regolati dalla Convenzione CMR) sia per ferrovia (regolati dalla Convenzione COTIF e segnatamente dalle regole CIM), molto spesso tra di loro combinati. È infatti frequente che il vettore stradale incaricato di eseguire un trasporto internazionale incarichi un vettore ferroviario (con o senza l’intermediazione di un operatore intermodale), per eseguire parte del trasporto. In tali casi, dunque, il vettore stradale si trova a rivestire la qualifica di committente del vettore ferroviario.
In particolare, le difficoltà correlate al ritiro e alla riconsegna delle merci, al transito transfrontaliero del personale viaggiante e al rispetto delle straordinarie misure di sicurezza sono fonte di ritardi nell’esecuzione dei trasporti.
In tale prospettiva è utile esaminare quali sono i diritti degli interessati al carico, e, di contro, le responsabilità dei vettori stradali e ferroviari.
Le due Convenzioni CMR e CIM prevedono che, qualora si verifichi un impedimento al trasporto, il vettore debba chiedere istruzioni al proprio committente.
La CMR all’art. 14 prevede che se, per qualsiasi motivo, l’esecuzione del contratto è divenuta impossibile prima dell’arrivo della merce, il vettore è tenuto a richiedere istruzioni all’avente diritto al carico, salvo adottare i provvedimenti più opportuni nel suo interesse ove non sia possibile adeguarsi alle istruzioni o queste non pervengano in tempo utile.
La CIM distingue l’ipotesi (i) dell’impedimento al trasporto, a fronte del quale il vettore può decidere di instradare la merce per altra via, ovvero richiedere, nell’interesse dell’avente diritto, istruzioni a quest’ultimo; e (ii) l’ipotesi dell’impedimento alla riconsegna, nel qual caso il vettore deve avvisare il mittente e richiedere istruzioni.
In entrambi i casi il vettore ha diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per adempiere alle istruzioni dell’avente diritto, salvo che gli impedimenti siano dipesi da sua colpa.
Alla luce di tali disposizioni, qualora per effetto delle misure restrittive adottate nei vari Paesi Europei, si trovi a fronteggiare impedimenti al trasporto, il vettore (stradale e ferroviario) dovrà richiedere istruzioni all’avente diritto (salvo per il vettore ferroviario la facoltà di procedere autonomamente al diverso instradamento), con diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute.
Nel caso poi i trasporti siano eseguiti in ritardo rispetto ai termini di resa concordati o previsti ex lege, entrambe le Convenzioni prevedono una presunzione di responsabilità.
Prima di esaminare a quali condizioni il vettore possa andare esente da tale responsabilità, occorre chiarire quando, nella CMR e nella CIM, vi è ritardo nella riconsegna.
Il primo caso, comune a entrambe le convenzioni, è il ritardo rispetto ai termini di resa concordati tra mittente e vettore.
Qualora non sia stato concordato alcun termine (come avviene nella maggioranza dei casi), per i trasporti stradali la CMR, all’art. 19, dispone che vi sia ritardo allorché la durata effettiva del trasporto superi il tempo che è ragionevole attendersi dal trasportatore diligente, tenuto conto delle circostanze. Tra le circostanze di cui tenere conto per valutare se vi sia o meno ritardo vi è, nell’attuale contesto dovuto all’epidemia di Covid-19, il rispetto delle misure anti-contagio adottate nei vari paesi europei, e del fatto che, proprio per ovviare a tali misure, sono state previste deroghe alle regole ordinarie per consentire la prosecuzione del viaggio, quali ad es. gli allungamenti dei tempi di guida.
La CIM, invece, prevede un regime più stringente: infatti, qualora non siano stati concordati termini di resa, la riconsegna deve comunque avvenire entro i termini definiti dall’art. 16, variabili a seconda della distanza del viaggio e del tipo di carro utilizzato. Oltre a tali termini ordinari, il vettore può stabilire nella lettera di vettura termini di resa supplementari in caso di circostanze straordinarie che comportano uno sviluppo anormale del traffico o difficoltà anormali per l’esercizio; tuttavia, se non previsti nella lettera di vettura, il vettore non può invocare tali termini a posteriori.
In caso di ritardo, dunque, il vettore risponde dei danni, salvo che non dimostri che tale ritardo è dipeso da circostanze che non poteva evitare e alle quali non avrebbe potuto ovviare: le due convenzioni (rispettivamente all’art. 17.2 la CMR e all’art. 23.2 la CIM), usano espressioni analoghe.
Le condizioni per l’esonero dunque, richiedono che il vettore fornisca una prova puntuale del fatto esonerativo, che non solo deve riferirsi ad eventi che non si potevano evitare (quali poteva essere per es. l’adozione delle misure restrittive per i viaggi in corso in quel momento, ma non certo per i viaggi iniziati in un momento successivo allorché le misure erano ormai conosciute) ma alle cui conseguenze non si poteva ovviare (per es. instradando le merci per vie più brevi o adottando altre soluzioni, previa, nel caso, la richiesta di istruzioni). Solo se il vettore (stradale o ferroviario) sia in grado, alla luce delle circostanze in cui si svolge il trasporto, di dimostrare in modo puntuale la ricorrenza di tali requisiti, potrà andare esente dalla responsabilità per i danni da ritardo.
Occorre peraltro segnalare che a fare da contraltare a tale stringente presunzione di responsabilità stanno (i) il fatto che la prova del danno deve essere fornita dall’avente diritto al carico, e (ii) che comunque tale responsabilità è contenuta, per il caso del trasporto stradale, entro il limite del nolo corrisposto (art. 23.5 della CMR), e per il caso del trasporto ferroviario, entro il limite di quadruplo del nolo (art. 33.1 CIM).
Studio Legale Mordiglia
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