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Solo a partire dal 1° gennaio 2025 e quindi a seguito dell’adozione dell’ADR 2025, le Autorità competenti delle Parti contraenti l’ADR potranno emanare dispositivi di legge nazionali per esonerare gli “speditori occasionali” di merci pericolose dall’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza del Trasporto.

 

Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) istituito nell'ambito dell'UNECE al fine di prendere decisioni in merito alle modifiche dell'ADR, ha infatti approvato la proposta di modifica del Regno Unito relativa alla sottosezione 1.8.3.2. b) che entrerà oramai in vigore con l’edizione 2025 dell’Accordo ADR.

 

Si riporta qui di seguito il testo attuale ed il testo modificato:   
 
ADR 2021 e ADR 2023

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

  • le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti a l’1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
  • che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

 

ADR 2025

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

  • le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti a l’1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
  • che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

 

Ricordiamo che ad oggi in Italia non è ancora stato pubblicato un dispositivo di legge che prevede l’esenzione per gli speditori di merci pericolose dalla sezione 1.8.3. ADR, pertanto entro il 31/12/2022 le aziende che ricoprono il ruolo di “speditore” di merci o rifiuti pericolosi sono tenute a nominare un Consulente per la Sicurezza del Trasporto.

 

 

Dott. Francesco Prestianni

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