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Il 4 Aprile 2011 è stato pubblicato sulla G.U.U.E il “Construction Products Regulation” che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il Regolamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 9 Marzo 2011 entra così in vigore e dopo una lunga attesa per il settore dei Prodotti da Costruzione vengono definite nuove regole per la commercializzazione con condizioni armonizzate. L’effettivo obbligo è previsto il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dal 1 o luglio 2013 (art. 68).

In sostanza è previsto un periodo transitorio secondo l’articolo 66 che permette ai prodotti, conformi alla Direttiva 89/106/CEE e con relativa Dichiarazione di Conformità immessi sul mercato prima del 1° luglio 2013, di essere ritenuti conformi al nuovo regolamento.

In questa fase è quindi importante capire le novità sostanziali e di principio introdotte dal nuovo regolamento che possono essere così riassunte:

  • l’azienda dovrà dichiarare almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione relativa all’uso o agli usi previsti tramite l’emissione di una Dichiarazione di Prestazione secondo l’articolo 4 e l’allegato III del CPR, che andrà a sostituire la Dichiarazione di Conformità prevista dalla vecchia CPD e dovrà anch’essa essere resa disponibile al cliente
  • tra i requisiti di base delle opere di costruzione sono stati meglio specificati quelli relativi all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali ed alla sicurezza nel ciclo vita delle opere stesse
  • l’accompagnamento della Dichiarazione di Prestazione con informazioni circa il contenuto di sostanze pericolose, come previsto dall’art. 6 comma 5 del CPR (“Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione”).
  • semplificazione delle procedure per l’emissione delle Dichiarazioni di Prestazione, rispetto alle attuali per l’emissione delle Dichiarazioni di conformità, al fine di alleviare l'onere finanziario delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) (considerando 27 ed articolo 36)
  • nuove modalità per il rilascio della Marcatura CE e delle procedure di valutazione della conformità e di applicazione delle norme armonizzate

Per quanto attiene al contenuto di sostanze pericolose è da sottolineare come chiarificatore il “Considerando 25” del CPR (insieme al comma 5 dell’articolo 6). Il requisito non deve essere considerato come un aumento di adempimenti rispetto all’impianto normativo precedente, in quanto il rispetto del regolamento REACH per i prodotti immessi in commercio nel mercato comune è indipendente da qualsiasi altra direttiva o regolamento. Il CPR richiede solamente di allegare alla Dichiarazione di Prestazione le informazioni in merito alle sostanze pericolose che dovrebbero essere già presenti se le sostanze componenti il prodotto da costruzione rientrano nel campo di applicazione del REACH.

Sempre relativamente al contenuto di sostanze pericolose dei prodotti da costruzione, l’art. 67 del CPR prevede che entro il 25 Aprile 2014 la Commissione valuti la necessità specifica di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione, prenda in considerazione un'eventuale estensione dell'obbligo di informazione ad altre sostanze e riferisca in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella sua valutazione la Commissione dovrà tenere conto, tra l'altro, della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione, anche per quanto concerne i requisiti in materia di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali.

Se del caso, la relazione è seguita, entro due anni dalla sua trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio, da idonee proposte legislative.

Le novità introdotte dal CPR sono notevoli ma finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti, che avevano visto molte aziende in difficoltà con la vecchia direttiva.

 

Ing. Daniele Tronconi
TSQ - Tecno Sistemi di Qualità 

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