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La Convenzione di Rotterdam

La Convenzione di Rotterdam [1] sancisce il principio della condivisione della responsabilità nel commercio internazionale di prodotti chimici, laddove sono esportati prodotti chimici (sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli) vietati o rigorosamente ristretti nel proprio territorio nazionale. La Convenzione delinea la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (più semplicemente nota come procedura di consenso a priori o consenso esplicito), vale a dire la possibilità di esportare talune sostanze chimiche o prodotti chimici ad uso industriale o pesticidi pericolosi solo dopo aver ottenuto il consenso dal Paese importatore. Infine, la Convenzione invita le Parti firmatarie a condividere le decisioni regolatorie adottate per determinate/i sostanze/prodotti chimici che indichino una rigorosa restrizione o un divieto di produzione, immissione o uso.

 

La Convenzione fu adottata a Rotterdam il 10 settembre 1998, ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. Fu firmata da n. 72 Paesi, e ad oggi è ratificata da n. 157 Parti. In Italia la Convenzione è stata ratificata nel 2002 (Legge di ratifica 11 luglio 2002, n.176 - GU n. 186 del 9-8-2002 - Suppl. Ordinario n.166). In Figura 1 è riportato lo status delle ratifiche.

 

Figura 1 - Status delle ratifiche della Convenzione di Rotterdam

Status delle ratifiche della Convenzione di Rotterdam

 

L'obiettivo della Convenzione è quello di promuovere la responsabilità condivisa e la cooperazione tra le Parti nel commercio internazionale di alcune/i sostanze/prodotti chimici pericolose/i al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni e di contribuire al loro utilizzo ecocompatibile, facilitando lo scambio di informazioni sulle loro caratteristiche, prevedendo un processo decisionale nazionale per la loro importazione ed esportazione e prevedendo un processo di comunicazione, verso le Parti firmatarie, delle azioni regolatorie di divieto o rigorose restrizioni stabilite nel proprio territorio.


La Convenzione si applica a:

  • prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati;
  • formulati pesticidi altamente pericolosi.

Per i prodotti chimici (o formulazioni pesticida) individuati, con consenso unanime, nella cosiddetta Conferenza delle Parti ed elencati nell'allegato III della Convenzione la Parte importatrice ha la responsabilità di prendere decisioni riguardanti le importazioni. Mentre la Parte esportatrice ha la responsabilità di garantire che l'esportazione non si verifichi con un diniego espresso della Parte importatrice.

 

Le informazioni sulla Convenzione, sulle discussioni all’ordine del giorno della Conferenza delle Parti, sui progetti di assistenza tecnica verso i Paesi con economie in transizione o non ancora sviluppati, sui Paesi firmatari e sulle decisioni stabilite in merito alle sostanze di cui all’allegato III della Convenzione, sono riportate nel seguente link.

 

Regolamento PIC - esportazioni ed importazioni
Il regolamento (UE) n. 649/2012, sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent), in vigore dal 1° marzo 2014, disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche/prodotti chimici pericolose/i e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze/prodotti nei Paesi extra UE. Il suo scopo consiste nell’attuare, all'interno dell'Unione europea, la Convenzione di Rotterdam promuovendo la condivisione delle responsabilità e la cooperazione nel commercio internazionale fornendo ai Paesi in via di sviluppo le informazioni su come immagazzinare, trasportare, utilizzare e smaltire sostanze chimiche pericolose in tutta sicurezza, contribuendo così all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

 

Il regolamento PIC va oltre quanto stabilito dalla Convenzione di Rotterdam perché ne attua i principi verso tutti i Paesi del mondo indipendentemente da fatto che siano firmatari della Convenzione, sottopone alla procedura di consenso informato sostanze ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla Convenzione, considera ulteriori sostanze assoggettate almeno alla comunicazione di esportazione.

 

Seppur il regolamento PIC sia individuato come un riferimento normativo relativo alle importazioni ed esportazioni di prodotti chimici, questo non disciplina l’importazione in senso stretto ma impone obblighi informativi verso il segretariato della Convenzione di Rotterdam. Infatti, il regolamento PIC impone alla Commissione Europea, in collaborazione con gli Stati membri ed ECHA, di notificare al segretariato della Convenzione di Rotterdam le azioni regolatorie finali adottate per vietare o imporre rigorose restrizioni (di cui fanno parte anche le “non” autorizzazioni concesse) all’immissione sul proprio territorio di taluni prodotti chimici, e di esprimere il proprio consenso o diniego nell’importazione di sostanze laddove queste siano state elencate nell’allegato III della Convenzione. Quindi il regolamento PIC non detta nuove disposizioni in materia di importazione.

 

Il regolamento PIC si applica alle sostanze chimiche (singole sostanze o gruppi di sostanze) incluse nell'allegato I, e a miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (indipendentemente dalla presenza di qualsiasi altra sostanza), nonché ad articoli contenenti tali sostanze in forma reattiva. Oltre alle sostanze individuate dalla Convenzione di Rotterdam, nell’allegato I sono elencate anche sostanze vietate o soggette a restrizioni rigorose a seguito dell’attuazione di regolamenti europei che disciplinano l’immissione sul mercato europeo ad esempio per il tramite di procedure restrittive ed autorizzative, che nella fattispecie sono il regolamento REACH, il regolamento sui fitosanitari, il regolamento sui biocidi e il regolamento ODS.

 

Le disposizioni del regolamento PIC che riguardano le imprese sono: la notifica di esportazione e la procedura di consenso esplicito.

 

L'esportazione dall’Unione europea verso tutti i Paesi extra-europei delle sostanze chimiche o miscele o articoli che le contengono è soggetta alla notifica di esportazione se la sostanza di interesse è elencata nella parte 1 dell’allegato I del regolamento PIC. Tale notifica deve essere effettuata dalla società che desidera esportare. Se la sostanza in questione è elencata anche nella parte 2 dell’allegato I del regolamento PIC l’esportazione è vincolata anche alla richiesta di consenso esplicito sottoposta dall’Autorità di riferimento del Paese esportatore verso l’Autorità di riferimento del Paese importatore. Se invece la sostanza che si desidera esportare è elencata oltre che alla parte 1 anche alla parte 3 dell’allegato I, ai fini dell’esportazione l’autorità di riferimento del Paese esportatore consulta la decisione (positiva o negativa) espressa dalla Parte importatrice e la attua di conseguenza. Qualora il Paese importatore non sia firmatario della Convenzione, o non abbia espresso decisioni su quella sostanza, ovvero l’abbia espressa per categoria d’uso diversa da quella per la quale si desidera esportare, si dà avvio alla una procedura di richiesta del consenso esplicito.
Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento PIC gli esportatori e gli importatori devono trasmettere annualmente informazioni sui quantitativi realmente esportati o importati. Il flusso dei quantitativi esportati nel periodo 2009 - 2015 è stato oggetto, in questo studio, di un’analisi approfondita riportata nel capitolo 3.3.

 

Il regolamento PIC, inoltre, elenca talune sostanze per le quali è vietata l’esportazione (allegato V), a seguito delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti, cosiddetto regolamento POPs [2], e prevede anche la tracciabilità del transito delle sostanze elencate in allegato VI (l’allegato al momento è privo di sostanze).

 

Dal database dell’ECHA riguardante la lista dei prodotti chimici di cui all’allegato I del regolamento PIC si evince che l’allegato I è costituito da n. 199 voci, e l’allegato V è costituito da n. 21 voci, che esplicitate corrispondono n. 1245 sostanze. Tale database è di libero accesso e ad esso afferisce anche la piattaforma ePIC, riservata alle imprese per le notifiche di esportazione.

 

In generale, il regolamento n. 649/2012 dispone che comunque l’esportazione di qualsiasi prodotto chimico sia effettuata anche nel rispetto delle regole dell’etichettatura e dell'imballaggio di cui al regolamento n. 1272/2008 (CLP) e se opportuno, in etichetta deve essere indicata la data di scadenza (in riferimento se necessario alle condizioni climatiche). Inoltre, è fatto obbligo di fornitura della scheda dati di sicurezza, di cui all’allegato II del REACH, possibilmente nella lingua ufficiale del Paese di destinazione, salvo diversamente disposto dal Paese stesso. In Tabella 1 è riportata la sintesi delle disposizioni del regolamento PIC.

 

Infine, occorre precisare che le sostanze chimiche quali droghe, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti farmaceutici (tranne disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) non rientrano nell'ambito del regolamento PIC ed esso non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore per ogni Paese importatore, per anno civile.


Tabella 1. Disposizioni del regolamento PIC

Riassumento il Regolamento PIC si applica a:
•    determinate sostanze chimiche/formulati pericolose/i soggette/i alla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della Convenzione di Rotterdam (la «procedura PIC»)
•    determinate sostanze chimiche/miscele/articoli pericolose/i vietate/i o soggette/i a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione (notifiche di esportazione e procedura PIC)
•    sostanze chimiche/miscele esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio e l’informativa sulla sicurezza d’uso
•    sostanze di cui allegato V (divieto di esportazione)

 

 

Le categorie d’uso dei prodotti chimici rientranti nel campo di applicazione del regolamento PIC


Nel riferirsi ai prodotti chimici vietati o rigorosamente ristretti disciplinati dal regolamento PIC occorre puntualizzare quali sono le tipologie d’uso coinvolte e occorre contestualizzare le definizioni proprie dell’Unione europea con quelle convenute nel contesto internazionale della Convenzione di Rotterdam. La Convenzione ha due categorie: pesticidi (compresi formulati pesticidi altamente pericolosi) e prodotti industriali, rispettando tali macro suddivisioni è stato opportuno precisare cosa per l’Unione europea appartiene all’una o all’altra categoria, e nel regolamento PIC si sono definite due sottocategorie per ciascuna categoria, come elencate nella Tabella 2.

 

Tabella 2. Le categorie e sottocategorie d’uso nella Convenzione di Rotterdam e nel Regolamento PIC

Categorie d'uso
della Convenzione di Rotterdam
Categorie e sottocategorie d'uso
del Regolamento PIC
Pesticidi
(compresi formulati pesticidi altamente pericolosi)
Pesticidi - p:
(1) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 [3];
(2) altri pesticidi, quali: i) i biocidi disciplinati dal regolamento 528/2012 [4]; e ii) i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE.
Prodotti industriali Prodotti industriali - i:
(1) sostanze chimiche a uso professionale;
(2) sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore finale

 

Delle n. 199 voci in allegato I si nota che solo n. 186 sono in parte 1 dell’allegato I. Alcune sostanze in parte 1 sono presenti anche in parte 3, mentre n. 13 voci sono solo in allegato I in parte 3 e derivano dalla Convenzione. In Tabella 3 è riportata la ridistribuzione delle voci nell’allegato I e il coinvolgimento alla specifica categoria d’uso. Inoltre, nella medesima tabella è riportato quanto deducibile per l’allegato V.

 

Tabella 3. Caratteristiche dell’allegato I e V del regolamento PIC

Sostanze in Allegato I
199
Sostanze in parte 1 Sostanze solo in parte 3
186 13
Sostanze solo in parte 1 Sostanze in parte 1 e
anche in parte 2
Sostanze in parte 1 e
anche in parte 3
69 87 30
ind pest ind&pest ind pest ind&pest ind pest ind&pest ind pest ind&pest
18 51 - 11 74 2 7 20 3 3 10 -
Allegato V
21
ind pest ind&pest non noto (*)
1 10 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) nel regolamento POPs non sono specificate le categorie/tipologie d’uso.

 

 

L’allegato I del regolamento PIC

Nell’allegato I è riportato un elenco di voci (per singole sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche) a cui si applicano le disposizioni del regolamento PIC, esso è costituito da 3 parti:

 

Parte 1: per l’esportazione delle sostanze in esso elencate, in quanto tali o contenute in miscele o articoli, è richiesta la notifica di esportazione. La parte 1 include anche le sostanze elencate nella parte 2 e alcune sostanze elencate nella parte 3. Nella parte 1 vi sono le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE in almeno una delle quattro sottocategorie d'uso stabilite nel regolamento PIC:

  • sostanze chimiche industriali destinate a usi professionali;
  • sostanze chimiche industriali destinate all'impiego da parte del consumatore;
  • pesticidi in qualità di prodotti fitosanitari;
  • altri pesticidi, compresi i biocidi.

Parte 2: in tale parte ci sono sostanze chimiche che hanno caratteristiche tali da soddisfare i criteri per l’inserimento nell’allegato III della Convenzione ma non lo sono ancora. In ogni caso in base al regolamento PIC esse sono trattate come se fossero nella Convenzione e quindi per esse o per le miscele o articoli che le contengono si sottopone l’esportazione al rispetto della indicazione di importazione che si ottiene a seguito di una richiesta di consenso esplicito. Le sostanze (o gruppi di sostanze) presenti nella parte 2 sono vietate o soggette a restrizioni rigorose all'interno dell'UE e rientrano nelle definizioni di una delle due categorie d'uso stabilite nella convenzione di Rotterdam, ossia pesticidi o sostanze chimiche industriali.

 

Parte 3: in essa sono elencati i prodotti chimici individuati dalla Convenzione di Rotterdam. Per consentire l'esportazione di una sostanza chimica o miscela o articolo che la contiene, è necessario rispettare la decisione di importazione espressa per la categoria d’uso che ne ha decretato l’inclusione nell’allegato III della Convenzione. La decisione d’importazione è pubblicata nella cosiddetta “circolare PIC” reperibile nel seguente link. Se l’uso inteso per l’esportazione in questione è afferente ad una categoria diversa da quella indicata nella Convenzione, tale per cui la parte firmataria non ha obbligo di inoltrare al segretariato della Convezione una propria decisione in merito all’importazione, occorre fare una specifica richiesta di consenso esplicito e rispettarne la risposta ricevuta.

 

Ovviamente le procedure di esportazione sono più complicate se la sostanza è elencata non solo nella parte 1 ma anche nella parte 2 o 3.

 

L’allegato I del regolamento PIC è aggiornato in seguito:

  • alla legislazione europea in materia di restrizione o autorizzazione di cui al regolamento REACH, e alle decisione di non autorizzazione di sostanze attive fitosanitarie o biocide, e alle disposizione del regolamento ODS;
  • agli sviluppi della Convenzione di Rotterdam (quando una sostanza è indicata nell’allegato III della Convenzione deve essere poi inserita anche nella parte 3 dell’allegato I del regolamento PIC).


In Figura 2 è riportato l’estratto dell’allegato I parte 1 del regolamento PIC dal quale si evincono, per ciascuna sostanza, i codici identificativi (CAS, CE), la nomenclatura combinata ad uso del settore doganale, la relativa sottocategoria d’uso e il motivo della limitazione all’esportazione.

 

Figura 2. Estratto dell’allegato I parte 1 del regolamento PIC

Figura 2 pic rev

Legenda
CAS No = Chemical Abstracts Service Registry Number
EINECS No = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances number, numero di identificazione della Comunità europea
CN code = Combinated Nomenclature code (custom code)
p(1) — pesticide che afferisce alla sottocategoria dei fitosanitari
p(2) — pesticide che afferisce alla sottocategoria degli altri pesticidi inclusi i biocidi
i(1) — prodotto industriale ad uso professionale
i(2) — prodotto industriale destinato all’uso da parte del consumatore finale
sr — restrizione severa (rigorosa)
b — ban (divieto)
(*) vuol dire che la sostanza è elencata anche nella parte 2 dell’allegato 1
(+) vuol dire che la sostanza è elencata anche nella parte 3 dell’allegato 1

 

Quindi le modifiche delle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento PIC riflettono lo status giuridico delle sostanze in Europa, identificabile dall’uso inteso della sostanza stessa e fatto salvo le applicazioni di esenzioni.


Il riflesso delle disposizioni europee, ai sensi del regolamento REACH (autorizzazione e restrizioni), dei regolamenti sui fitosanitari o biocidi, ovvero del regolamento ODS, in merito all’inserimento di una sostanza in una o più parti dell’allegato I del regolamento PIC con la relativa indicazione della tipologia di limitazione (severa restrizione o divieto), è valutato caso per caso.

 

Flussi informativi delle esportazioni italiane: 2009-2015

In Figura 3 è riportato il trend delle notifiche di esportazione italiane di prodotti (sostanze in quanto tali di cui all’allegato I parte 1 o contenute in miscele) afferente al periodo 2004-2017 (il dato dell’anno 2017 è parziale al 13/2/2017).

 

Figura 3. Trend delle notifiche di esportazione dell’Italia 2004-2017

Figura 3 pic

 

Gli esportatori e gli importatori sono tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi esportati/importati entro il III trimestre dell’anno successivo all’esportazione/importazione avvenuta (articolo 10 del regolamento PIC). In particolare, gli esportatori/importatori indicano il quantitativo della sostanza esportata/importata, parametrizzata se del caso alla percentuale di presenza in miscela esportata. Tali informazioni sono raccolte a livello nazionale dall’autorità nazionale di riferimento e poi trasmesse alla Commissione Europea.

 

In questo studio sono stati analizzati i dati italiani dei quantitativi esportati nel periodo 2009-2015. In tale periodo sono state esportate n.34 sostanze, in Figura 4 è riportato per ciascuna sostanza il quantitativo totale esportato, per il periodo considerato.

 
Figura 4. Quantitativo esportato di sostanze di cui all’allegato I del regolamento PIC dall’Italia nel periodo 2009-2015.

Figura 4 pic

 

L’attuazione in Italia del Regolamento 649/2012 e il decreto Sanzioni
Autorità nazionale designata ad attuare il regolamento PIC è il ministero della salute (DG prevenzione sanitaria)[6].
Recentemente è stato emanato il d.lgs 10 febbraio 2017, n. 28 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al reg. PIC (GU n.65 del 18-3-2017).
Il controllo alle esportazioni è demandato alle Dogane, come specificato nel reg. PIC. Fatte salve altre disposizioni doganali, l’operatore doganale attraverso il portale AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) può verificare lo status della notifica di esportazione di cui al regolamento PIC afferente al prodotto chimico che un’impresa intende esportare. Tale status che si declina in: esportazione permessa, diniego, pending o scaduto, è stabilito dall’ECHA in collaborazione con l’autorità nazionale. Inoltre, l’operatore doganale può accertare eventuali esenzioni richiamate dall’impresa quando intende esportare un prodotto chimico avente un CN corrispondente all’allegato I del PIC ma non rientrante nel campo di applicazione del regolamento PIC.
La normativa PIC ha la sua traduzione nella prassi doganale al momento della compilazione, da parte dello spedizioniere, della casella 44 del DAU (dichiarazione doganale). Per le numerose voci doganali nelle quali potrebbero essere classificati i prodotti che si desidera esportare è prevista l’indicazione in casella 44 del DAU della decodifica Y915 seguita dal numero della notifica di esportazione ovvero della decodifiche Y916, Y917 con le quali si dichiara rispettivamente che il prodotto non rientra fra quelli elencati negli allegati I e V del regolamento PIC. In ultimo è prevista la decodifica Y919 utile ad indicare che il bene non rientra nel campo di applicazione del regolamento PIC.

 

A supportare l’attuazione del reg. PIC la Commissione ha dato mandato all’ECHA, in particolare, il Forum dell’ECHA per il 2018 intende avviare un progetto di controllo armonizzato in materia di PIC.

 

 

Dott.ssa Luigia Scimonelli, Esperta PIC presso Ministero della Salute

 

 

 

NOTE:

[1] Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade, UNEP e FAO. www.pic.int

[2] Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229/5, 29.6.2004.

[3] Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 309 del 24/11/2009.

[4] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/1 del 27/6/2012.

[5] Regolamento (CE) N. 1005/2009 del Parlamento Europeo e Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 286/1 del 31/10/2009.

[6] DPCM 12 giugno 1992 (GU 158, 7 luglio 1992)

 

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