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Buona lettura!

Lo scorso 19 maggio a mezzo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 0000215 è stata trasposta nell’ordinamento interno la Direttiva (UE) 2014/47, relativa ai controlli tecnici su strada. Prosegue dunque l’iter previsto per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva che entrerà definitivamente in vigore a partire dal 20 maggio 2018.


Nell’Art. 4 del decreto di recepimento, i controlli tecnici su strada vengono suddivisi tra “iniziali” e “più approfonditi”. Nei controlli iniziali, i cui contenuti sono specificati all’Art. 10 comma 1, è prevista la possibilità di una valutazione visiva della fissazione del carico del veicolo. I criteri con cui viene effettuata la valutazione sono descritti nell’Art. 13, che riprende direttamente i contenuti già esplicitati nella Direttiva (UE) 2014/47. In particolare, si ribadisce la possibilità di effettuare i controlli secondo la serie di norme citate nell’Allegato III, sezione I del decreto di recepimento, che si elenca di seguito:

 

Norma Oggetto
EN 12195-1 Calcolo delle forze di ancoraggio
EN 12640 Punti di ancoraggio
EN 12642 Resistenza della struttura del veicolo
EN 12195-2 Cinghie di tessuto di fibra chimica
EN 12195-3 Catene di ancoraggio
EN 12195-4 Funi di ancoraggio di acciaio
ISO 1161, ISO 1496 Contenitore ISO
EN 283 Casse mobili
EN 12641 Teloni impermeabili
EUMOS 40511 Pali - Montanti
EUMOS 40509 Imballaggio per il trasporto

 

E’ previsto pertanto l’approccio quantitativo proposto dalla Direttiva (UE) 2014/47 in fase di progettazione della fissazione del carico. Infatti la serie di norme sopra riportate consente ad esempio di calcolare il numero minimo di ancoraggi (cinghie) richiesto per fissare adeguatamente il carico in funzione di vari parametri, tra cui la massa del carico, il coefficiente di attrito, la tipologia e la disposizione delle cinghie, come previsto dalla norma EN 12195-1.

Ugualmente se si decide di sfruttare un elemento del veicolo per il fissaggio del carico, ad esempio la parete anteriore in caso di frenata, è necessario verificare che la resistenza strutturale di tale elemento sia adeguata, confrontando quanto riportato nel certificato del veicolo secondo la norma EN 12642 (codice “L” o “XL”) con la capacità di bloccaggio richiesta calcolata secondo la norma EN 12195-1.

L’accertamento di una violazione in materia di fissazione del carico può portare all’individuazione di “carenze” così classificate:

  • carenza lieve: una carenza lieve si verifica quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza,
  • carenza grave: una carenza grave si verifica quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso,
  • carenza pericolosa: una carenza pericolosa si verifica quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.

Inoltre, secondo quanto disposto dall’Art. 13, comma 3 del D.Lgs. 215 del 19 maggio 2017, in caso di carenze gravi o pericolose in materia di fissazione del carico, si applica quanto disposto dall’Art. 14 del Decreto 215, ovvero è previsto che l’Autorità competente possa disporre la rettifica immediata della carenza prima che il veicolo sia rimesso in circolazione su strada statale pubblica.


Il regime sanzionatorio è regolamentato invece dall’Art. 21 del suddetto decreto, che in caso di violazione delle disposizioni prevede una sanzione secondo l’Art. 79 del Codice della Strada, con una sanzione amministrativa da 85 euro a 338 euro.


Da ultimo si ricorda che, nel nostro ordinamento nazionale, la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge il ruolo di “caricatore”, così come definito all’Art. 1 lettera d) del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286:
caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;


L’articolo 7-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 riporta:
Quando   dalla  violazione  di  disposizioni  del  decreto legislativo  30  aprile  1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni  personali  gravi  o  gravissime  e  la  violazione sia stata commessa  alla  guida  di uno dei veicoli per i quali e' richiesta la patente  di  guida  di  categoria  C  o C+E, e' disposta la verifica, presso  il  vettore,  il  committente,  nonche'  il  caricatore  e il proprietario  della  merce  oggetto del trasporto, del rispetto delle norme  sulla  sicurezza  della  circolazione  stradale  previste  dal presente  articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

 

In questo ambito potrebbero esserci delle conseguenze penali in capo al caricatore, nel caso venisse a lui ricondotta responsabilità diretta per eventi che abbiano arrecato danni alle persone.


Il testo integrale del Decreto Prot. 0000215 del 19 maggio 2017, e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all’indirizzo: www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministerialeprotocollo21519-05-2017

 

Ulteriori approfondimenti ed esempi in materia di fissazione del carico sono disponibili nelle “LINEE GUIDA EUROPEE SULLE MIGLIORI PRATICHE FISSAZIONE DEL CARICO PER IL TRASPORTO SU STRADA”.

 

 

Ing. Flavio Della Nina

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