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Questo mese voglio porre l’attenzione sui rapporti tra produttori e distributori di prodotti chimici in merito agli obblighi regolatori imposti da:

  • Allegato XVII del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) relativo alle restrizioni all’uso e/o all’immissione sul mercato di sostanze e miscele,
  • Regolamento UE 2020/1677 che modifica l’allegato VIII del Regolamento CLP, e
  • Regolamento UE 2019/1148 che dispone prescrizioni specifiche per i precursori di esplosivi.

 

Normalmente un produttore di prodotti chimici non conosce la destinazione finale degli imballaggi che riportano il proprio marchio perché i distributori, tramite i loro canali, immettono quegli imballaggi nei diversi mercati dei Paesi dell’UE senza che il produttore ne abbia il minimo controllo/monitoraggio.

 

Voglio evidenziare in particolare le seguenti criticità che il produttore deve gestire appropriatamente in un rapporto costruttivo con i suoi distributori:

  • Restrizioni all’uso previste per il consumatore quando la sostanza/miscela pericolosa è destinata ad un uso esclusivamente professionale. Il distributore deve essere rispettoso della restrizione imposta dalla legislazione comunitaria impedendo che il consumatore possa acquistare il prodotto.
  • Notifica PCN della miscela pericolosa in un Paese dell’UE prima dell’immissione sul mercato a meno che la miscela sia stata notificata secondo la legislazione nazionale entro il 31/12/2020.
    Ricordo che una notifica PCN effettuata dal produttore per il territorio nazionale copre la distribuzione della miscela soltanto in Italia mentre l’immissione sul mercato di un altro Paese UE deve prevedere preventivamente una notifica PCN della miscela ad opera del produttore, se informato dal cliente, oppure del distributore che deve però accordarsi con il fornitore non conoscendo la composizione al 100% della miscela pericolosa.
  • Restrizioni per la messa a disposizione del consumatore (privato) quando il prodotto chimico è definito come precursore di esplosivi soggetto a restrizioni dal Reg. UE 2019/1148.

 

La mancata definizione di chi fa che cosa e la mancata conoscenza della destinazione finale dei prodotti sul mercato comunitario possono costituire un boomerang pericoloso per un produttore disattento sulle tematiche regolatorie sopraindicate.

 

Il mio consiglio:

il produttore deve necessariamente affrontare e definire contrattualmente gli obblighi regolatori con i suoi distributori per evitare il coinvolgimento in:

  • sanzioni elevate da parte degli organi di vigilanza dei Paesi UE nei quali i prodotti chimici sono immessi sul mercato, ed
  • eventi negativi occorsi a consumatori comunitari per una distribuzione incontrollata dei prodotti che non dovevano essere messi a disposizione di queste persone.

 

Per eventuali approfondimenti di natura tecnico–legale potete scrivermi all’indirizzo scibilia@flashpointsrl.com

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

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