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Consulenze ambientaliOli usati: quale registro tenere? L’incertezza documentale non ha motivo di esistere
Gli oli usati, in quanto rifiuti, sono soggetti alla tenuta di un registro, da compilarsi ogni volta che l’olio usato viene prodotto (carico) o viene conferito a terzi autorizzati al trasporto e trattamento (scarico). Nel corso degli anni, a causa dellla difficile convivenza di una serie di normative poco omogenee e, per certi aspetti, controverse e ridondanti, si è creata confusione su quale sia attualmente il registro da tenere, se quello degli oli usati o quello di carico e scarico dei rifiuti.

Dal 1982 al 1992: una storia altalenante
La storia degli oli esausti inizia nel lontano 1982 con il DPR n° 691 che definiva le modalità per la loro detenzione, raccolta e riutilizzazione. Il successivo D.M. 915/1984, emanato in attuazione del DPR 691/82, prevedeva, all’art. 1, che alla tenuta del registro fossero obbligati i soggetti che ottenessero, raccogliessero, riutilizzassero o eliminassero oli usati in quantitativi superiori a 500 litri/annui.
Parte del D.P.R. n° 915/1984 fu successivamente modificato con la legge 475/88, recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali", che, all’art. 9 deduodecis, comma 3, prevedeva che il registro di cui all'articolo 8 del D.P.R. 691/1982 sostituisse il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dal D.P.R. 915/82 concernente la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti, compresi i rifiuti tossico-nocivi;.
Successivamente, il DLgs n. 95 emanato nel 1992, in recepimento delle direttive CEE 75/439 e 87/101, stabiliva, all'art. 8, che l’obbligo di tenuta del registro oli usati scattasse solo per quantitativi superiori a 300 chilogrammi/annui e nel registro dovessero essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. Tali dati dovevano essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data della operazione e copia del registro doveva essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

La confusione tra i due registri continua con il D.M. 148/98
In realtà la funzione del registro oli usati era diversa dal quella del registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all’ex DPR 915/82 e successivo D.Lgs. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), che, obbligava alla tenuta del registro rifiuti, a prescindere dal quantitativo prodotto.
Il D.M. 148/98, che definiva modello e modalità di gestione di tale registro, contribuì, inizialmente, a confondere le idee, laddove, all’art. 2, comma 1, stabilì che i registri degli oli usati previsti, dall’art. 8 del D.Lgs. n. 95/1992, potessero continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento, purché contenessero tutti gli elementi previsti agli allegati A e B dello stesso decreto. Diversi operatori del settore (consulenti, produttori e smaltitori) ritennero, e ancora ritengono, che il registro oli usati fosse equivalente al registro dei rifiuti, mentre in realtà l'equivalenza era valida solo nel caso in cui l'olio usato venisse destinato a smaltimento come rifiuto. Di fatto accade ancora oggi che gli oli usati di cui il produttore si disfa non sono inseriti sul registro dei rifiuti, con la conseguenza di esposizione a rischio di sanzione per omessa tenuta del registro per rifiuti pericolosi.

La prima nota ufficiale di chiarezza arriva dal Ministero dell’Ambiente
Ad accendere una prima luce sulla questione, intervenne, nel 2002, il Ministero dell’Ambiente che, con propria nota, precisava che il registro di carico e scarico dei rifiuti si doveva intendere sostitutivo del registro degli oli usati previsto dal D.Lgs. 95/92. Attualmente è stata posta ulteriormente fine alla confusione tra i registri, e questa volta con un atto normativo: il D.lgs. 152/06.

In definitiva
Allo stato attuale, dunque, sotto la vigenza del Dlgs 152/06, il registro di carico e scarico rifiuti è l’unico registro obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati e, nel caso in cui l'olio usato sia smaltito come rifiuto, devono essere registrati, senza ombra di dubbio, anche i movimenti inferiori ai 300 litri.

dott.ssa Laura Saviano
dott. Antonello Dimiccoli

Studio Kemis
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