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Rifiuti rispediti al mittente: come comportarsi


Consulenza Ambientale

La verifica a destino del carico di rifiuti
Gli automezzi che trasportano rifiuti, arrivati all’impianto finale, vengono sottoposti a procedure di accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell’area di scarico.
Durante questa fase si provvede al controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità fisica, si procede alla sua pesatura e si controllano i documenti di accompagnamento.
Il rifiuto, oggetto del conferimento, deve ovviamente risultare conforme, fisicamente e chimicamente, alle analisi effettuate e ad eventuali schede descrittive che il mittente abbia fornito.

Cosa può accadere durante l’ispezione del carico?

In qualche caso può capitare che durante la procedura di accettazione si evidenzi un carico di rifiuti o parte di esso non conforme al controllo (cosiddetta “omologa”) oppure è possibile che manchino i documenti previsti obbligatoriamente dalle normative vigenti in materia di rifiuti.
Ad ogni modo, quando vengono osservate delle irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore, l’impianto finale può e deve decidere di non accettare il carico. In tal caso l'automezzo ritorna indietro dal produttore iniziale del rifiuto.

Il formulario di trasporto prevede questa possibilità
Il formulario di trasporto dei rifiuti contiene una sezione riservata al destinatario finale.
In tale spazio, sono presenti, come previste e possibili, tre condizioni:

(-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):__________
(-) respinto per le seguenti motivazioni:__________

Questo cosa vuol dire esattamente?
Vuol dire intanto che non esiste la formula “accettato con riserva”.

La decisione immediata deve essere “Accettato” o “Respinto”

Il destinatario del rifiuto, all'arrivo del carico, deve apporre la data e la propria firma nella quinta sezione del formulario e deve indicare se accetta, in tutto o in parte, il carico giunto al suo impianto oppure se respinge in toto i rifiuti.
In altre parole il carico non può essere accettato sull’istante per poi decidere di procedere con calma ad analisi ed altri tipi di accertamenti respingendo eventualmente i rifiuti in un secondo momento. Questa possibilità, infatti, non appare come possibile nel D.M. 145/1998 che disciplina il modello ed i contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.

Cosa deve fare il gestore dell’impianto finale?
  1. La copia del formulario del gestore, relativa al rifiuto respinto, deve essere da questi trattenuta costituendo la prova dell'avvenuto diniego.
  2. Salvo il caso in cui il carico sia respinto per intero, il gestore dell’impianto deve precisare la quantità di rifiuti ricevuta, corredata da data, ora e firma.
  3. Qualora il carico o parte di esso sia respinto, il gestore dell’impianto deve specificare con esattezza nel formulario il motivo del parziale o totale rifiuto.

Le annotazioni a carico del trasportatore dei rifiuti
Le indicazioni a tal proposito sono contenute nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998 che prevede alla lettera m) del paragrafo 1):
"nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perche' quello previsto e' impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonche' i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni".
Inoltre il trasportatore deve registrare, nei tempi stabiliti per legge (almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto, ex art.190 D.Lgs.152/2006), il movimento effettuato.


Cosa deve fare il produttore iniziale del rifiuto?

Il produttore dei rifiuti deve:
  1. preoccuparsi di prendere possesso dal trasportatore della copia del formulario di propria spettanza con l'indicazione "respinto".
  2. conservare la prima copia del formulario insieme all'ultima.
  3. provvedere a registrare il carico di rifiuti non accettato, sul registro di carico/scarico, come nuova operazione di carico, indicando nelle annotazioni che trattasi dei rifiuti respinti dall’impianto di destinazione.

L’impianto finale è obbligato ad informare il produttore?

Su questo punto la normativa non sorregge pienamente.
In alcuni casi la Provincia rilascia un’autorizzazione all’impianto finale prescrivendo l’obbligo di dare comunicazione scritta, anche entro 24 ore, alle autorità competenti nel caso venga respinto un carico di rifiuti.
E’ chiaro però che questa prescrizione è a discrezione delle autorità locali e quindi qualora non fosse inserita nel provvedimento di autorizzazione concesso all’impianto, potrebbe non sussistere per il gestore alcun obbligo di comunicazione del viaggio di ritorno al produttore.
In tal caso una gestione illecita del rifiuto durante il viaggio di ritorno potrebbe essere fuori controllo e scoperta dal produttore solo dopo tre mesi, quando la IV copia del formulario non ritorna alla sua impresa.


Due suggerimenti per cautela

Ricordiamo che l’art. 188 del D. Lgs. 152/2006 impone una precisa responsabilità a carico del produttore/detentore, sostenendo che essa non si interrompe se non in seguito a verifica del buon esito del conferimento.
Nel caso così particolare descritto, i risvolti non sono proprio lineari né la legge copre esattamente ogni aspetto della questione.
Siccome stiamo parlando di un campo minato, rischioso e all’attenzione di tutti, com’è quello dei rifiuti, consigliamo per maggiore prudenza, qualora non già prescritto:
  1. Al destinatario, di avvertire il cliente (produttore) del diniego e quindi dell'imminente ritorno dell'automezzo
  2. Al produttore, venuto a conoscenza del diniego, di verificare con la ditta di trasporto i tempi e i modi del ritorno del carico presso la sua impresa.

Un “imbarazzo” da evitare
In merito ai suggerimenti, precisiamo che se il produttore non fosse avvertito dal destinatario del carico respinto, potrebbe accorgersi solo dopo tre mesi che i suoi rifiuti sono spariti, nell’eventualità di gestione illecita.
In tal caso è vero che, avvertendo la Provincia del mancato ritorno della IV copia del formulario, verrebbe deresponsabilizzato in ordine ad un eventuale indagine di polizia giudiziaria; ma è anche vero che dovrebbe spiegare perché il suo rifiuto sia stato respinto e quali siano state le irregolarità riscontrate. Questa eventualità potrebbe in certi casi essere un po’ scomoda e imbarazzante da gestire.



Dott.ssa Laura Saviano
Dott. Antonello Dimiccoli

Studio KEMIS

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