Tale normativa attua, all'interno dell'UE, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di consenso preventivo informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale: http://www.pic.int/
Nello specifico il Regolamento PIC si applica ai "chemicals" (sostanze di cui all'Allegato I del Regolamento e miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008), ma anche agli articoli (laddove siano applicabili le prescrizioni dell'art. 10 e 15 del medesimo Regolamento (UE) n.649/2012) contenenti prodotti chimici industriali, pesticidi e biocidi di cui all'Allegato I del medesimo Regolamento, come ad esempio, benzene, cloroformio, atrazina e permetrina.
Non sono coinvolti in questo ambito normativo le droghe e le sostanze psicotrope, i materiali e le sostanze radioattive, i rifiuti, le armi chimiche, gli alimenti e gli additivi alimentari, i mangimi, gli organismi geneticamente modificati, e i prodotti medicinali per uso umano e veterinario che sono disciplinati da differenti norme comunitarie. Il Regolamento PIC non si applica, inoltre, alle sostanze chimiche esportate o importate per la ricerca o l'analisi, a condizione che le quantità coinvolte non possano incidere sulla salute umana o sull'ambiente, e che non superino, per ogni singolo esportatore, i dieci chilogrammi/anno verso ciascun paese importatore.
A livello procedurale è importante sottolineare come l'esportazione di questi "chemicals" sia soggetta a due tipi di requisiti: notifica di esportazione ed esplicito consenso.
Il contenuto e i tempi della notifica di esportazione sono consultabili al seguente weblink:
http://echa.europa.eu/it/regulations/prior-informed-consent/export-notification-procedure
Le richieste per l'esplicito consenso sono consultabili al seguente weblink:
http://echa.europa.eu/it/regulations/prior-informed-consent/explicit-consent-requirement
Uno dei punti più rilevanti del nuovo Regolamento UE n.649/2012 (PIC) è legato al ruolo che ECHA, Agenzia europea delle sostanze chimiche istituita con l'introduzione dell'ormai celebre Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), avrà a partire dalla data di applicazione di questa nuova normativa (1 ° marzo 2014).
ECHA sarà infatti responsabile delle attività amministrative e tecniche relative al nuovo regolamento. Compito principale dell'Agenzia sarà quello di elaborare e inviare le notifiche di esportazione ai paesi d'importazione al di fuori dell'UE, oltre a mantenere una banca dati delle notifiche e dei consensi espliciti forniti dai paesi importatori. Ai sensi della normativa precedente in materia (Regolamento CE n.689/2008, in vigore fino al 1°Marzo 2014),questa attività era una responsabilità del Joint Research Centre della Commissione europea.
ECHA fornirà inoltre assistenza e consulenza scientifica e tecnica all'industria, alle autorità nazionali designate sia dall'UE sia dai paesi extra-UE, e alla Commissione europea.
La nuova sfida è stata accolta con entusiasmo dal Direttore esecutivo dell'ECHA, Geert Dancet, il quale ha dichiarato:
"La gestione delle attività PIC da parte dell'ECHA beneficerà dell'esperienza che abbiamo acquisito dal nostro lavoro su REACH e CLP. Avere la responsabilità amministrativa di questi tre regolamenti, così come il nuovo regolamento sui biocidi, entrato in vigore questa estate, è un segno di fiducia nella capacità dell'ECHA di operare".
La banca dati dei "chemicals" pericolosi importati ed esportati sarà resa disponibile sul sito web dell'ECHA.
Dott. Iacopo Carlini
(REACH SIEF & IUCLID 5 dossier project Manager)