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tratto da "Tempi di guida e cronotachigrafo digitale: manuale pratico per il controllo su strada delle violazioni all'art. 174 codice della strada" Maggioli Editore

 

Le istruzioni scritte per il trasporto e la circolare ministeriale del 15 settembre 2010
Con la circolare prot 300/A/12430/10/108/13/1 del Ministero del'Interno emessa il 15 settembre 2010 di concerto col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 74491, si è fatta chiarezza sulla responsabilità concorsuale.
In pratica, "allo scopo di rendere maggiormente incisiva ed efficace l'attività di accertamento della responsabilità dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto ed, in particolare, del committente e del vettore, il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, ha modificato alcune disposizioni del decreto legislativo n. 286/2005. In particolare, le modifiche apportate agli artt. 7, commi 4 e 5, 7-bis, commi 3, 5 e 6, e all'art. 8, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 286/2005 consentiranno di anticipare già in occasione dei controlli stradali l'attività di accertamento delle eventuali corresponsabilità da parte del committente nonché del vettore insieme con il conducente del veicolo, autore materiale delle violazioni. La nuova disciplina ha infatti stabilito che, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 286/2005, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo, dei limiti di velocità (art. 142, C.d.S.) o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 C.d.S.), gli organi di Polizia stradale «verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione» (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 286/2005). Rispetto alla previgente normativa, si è pertanto statuito che le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente, ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'art. 7-bis D.Lgs. n. 286/2005. La mancanza delle istruzioni a bordo del veicolo comporta l'applicazione a carico del vettore e del committente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente (distinti verbali).
Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
La nuova formulazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 286/2005, in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, stabilisce che il committente del trasporto, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni (o un suo delegato alla compilazione) deve:
- riportare sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 286/2005 il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
- ovvero allegare alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 286/2005).
In particolare, qualora tali indicazioni non siano riportate sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti, ovvero la dichiarazione sopraindicata non sia allegata ai documenti equipollenti, al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 (da € 600 a € 1.800). La medesima sanzione ricorre anche nei casi in cui il vettore, ad un successivo controllo, risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto. La disciplina del presente paragrafo non trova applicazione nell'autotrasporto internazionale svolto sia da imprese italiane che estere; per queste ultime, anche quando svolgono trasporti interni di cabotaggio.

Le procedure per l'accertamento della responsabilità della filiera di trasporto
L'art. 1-bis, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127 ha modificato anche l'art. 8 del D.Lgs. n. 286/2005.
Secondo la nuova formulazione della norma, l'accertamento delle responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, non solo del committente o del vettore, ma anche del caricatore e del proprietario delle merci, in occasione di alcune violazioni commesse dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci in conto di terzi può essere effettuato:

  • contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima (e cioè dal conducente), mediante l'esame:
  • del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 286/2005);
  • della scheda di trasporto (il cui contenuto è stato approvato con il D.M. 30 giugno 2009 [n. 554/RD]), che ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, D.Lgs. n. 286/2005, costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di cui al citato art. 8 di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto;
  • dei documenti considerati equivalenti o equipollenti alla scheda di trasporto ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 286/2005;
  • successivamente al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto della contestazione e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, si prevede che:
  • l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto stesso;
  • entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, qualora dall'esame dello stesso emergano responsabilità, applica nei loro confronti le sanzioni ivi previste;
  • ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 C.d.S., le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Integrazioni e precisazioni in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose a seguito di incidente stradale.
Sostanzialmente la normativa vigente contempla due tipologie di verifiche successive al controllo su strada, diverse per presupposti e modalità.
Il comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S., introdotto dall'art. 30 della legge n. 120/2010, prevede, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente, da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso. L'autorità competente è la Direzione provinciale del lavoro ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni provinciali [1].
Il comma 7-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 286/2005, introdotto dall'articolo 51 della legge n. 120/2010, prevede che, quando da una violazione di una norma del Codice della strada derivi un incidente mortale o con lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia commessa di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è disposta la verifica presso vettore, committente, caricatore e proprietario della merce del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dallo stesso art. 7 e dall'art. 83-bis della legge n. 133/2008.

 

a cura di Maurizio Marchi
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